Prescrizione bollette: info sui modi e obblighi del consumatore

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Sommario: Talvolta i consumatori, nel caso in cui non avessero saldato delle bollette arretrate, non sono tenuti a rispondere ad eventuali solleciti di pagamento inviati dal vecchio (o dall’attuale) fornitore di luce e gas. Questo, avviene quando si presenta la prescrizione bollette luce dopo due o cinque anni dall’emissione del documento.

Scopriamo dunque come funziona la prescrizione delle bollette gas e luce, approfondendo anche i diritti dei fornitori e gli obblighi dei consumatori in merito.

Scadenza Prescrizione Bollette Luce: Tempi e Dettagli

La prescrizione, in diritto, indica “un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto“. Quest’ultima può essere applicata in molteplici ambiti, anche della vita quotidiana, tra cui proprio quello della fornitura domestica.

Prescrizione delle bollette

Parliamo infatti della cosiddetta prescrizione della bolletta luce quando, in seguito ad un periodo di tempo stabilito dalle norme in vigore, il fornitore che ha maturato crediti nei confronti di un utente non ha più il diritto di riscuoterli. Nello specifico, questo accade dopo che per un tot di anni la società non ha inviato alcun sollecito o comunicazione per segnalare il mancato pagamento.

Nella maggior parte dei casi, la morosità del cliente viene “risolta” tramite il pagamento della spesa arretrata (per la quale si chiede di dimostrare il pagamento bolletta), richiesto attraverso delle sollecitazioni. In alternativa, se il consumatore opta per la voltura o subentro con successivo passaggio ad un nuovo fornitore, la somma viene ugualmente addebitata con la richiesta del corrispettivo Cmor.

Tuttavia, quando il venditore non inoltra alcuna domanda per ricevere il versamento della spesa per la fornitura non corrisposta, il consumatore non ha più l’obbligo di rispondere.

Nello specifico, ARERA ha stabilito:

  • una prescrizione biennale delle bollette per tutte le fatture emesse dal 1° marzo 2018 e dal 1° gennaio 2019
  • una prescrizione con durata di 5 anni per tutte le bollette che fanno riferimento a consumi effettuati in date precedenti.

Dunque, nel momento in cui l’utente dovesse ricevere un sollecito di pagamento riguardo ad una bolletta risalente a più di 5 anni prima, è possibile addirittura contestare la prescrizione.

Ricorda!

A tal proposito, ricordiamo che l’appello alla prescrizione è valido solo nel caso in cui il soggetto che ha ricevuto il sollecito di pagamento ha una copia delle bollette per le quali si richiedere il saldo. Per legge infatti, tutti i consumatori sono tenuti a conservare i documenti di fatturazione.

Dunque, la mancata conservazione delle bollette “annulla” la prescrizione delle bollette luce e gas, che devono quindi essere pagate (maggiorazioni o sanzioni incluse).

Contestare la Prescrizione di una Bolletta Luce: Come Fare

Quando l’utente riceve una richiesta di pagamento relativamente a spese di fornitura che risalgono a più di 5 anni prima, questo ha il diritto di contestare la prescrizione. Nello specifico, ha la possibilità di inviare una segnalazione in merito alla notifica di pagamento entro 40 giorni dalla sua ricezione.

Le vie da intraprendere, a questo punto, sono due:

  1. contattare un avvocato e lasciare che si prenda carico dell’intera pratica
  2. procedere in autonomia, inviando personalmente una lettera di reclamo al fornitore luce.

Ricordiamo che, prima di avviare una qualsiasi contestazione, è bene assicurarsi con certezza il tempo trascorso dall’emissione della bolletta. Solo successivamente si può contestare il decorso dei termini contro la società fornitrice.

Per farlo, è necessaria una comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con avviso di ricezione, fax oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata del fornitore (tramite la quale si richiedono per esempio la voltura luce o il subentro luce Plenitude).

Le info da inserire nel reclamo

Tra i dati e le informazioni da inserire nel reclamo troviamo:

  • i dati anagrafici dell’intestatario
  • una copia del documento d’identità dell’intestatario
  • il codice POD (riportato in bolletta o sul contatore)
  • una copia della fattura ormai prescritta e del sollecito ricevuto
  • un’eventuale copia della prova del pagamento, se la bolletta risulta essere già saldata
  • i motivi del reclamo – dunque, una breve descrizione che indichi che il tempo trascorso ha portato alla prescrizione delle bollette.

Se la contestazione risulta non valida, poichè non sussiste la prescrizione, allora il consumatore sarà obbligato a versare l’importo richiesto. In particolare, se si parla di grandi somme, è consentita la richiesta di rateizzazione.

Prescrizione Bollette di Conguaglio: Cosa Devi Sapere

La bolletta di conguaglio, spesso temuta dai consumatori, non è altro che un documento di fatturazione “aggiornato” in seguito ad un ricalcolo dei consumi per allineare le spese con i consumi effettivamente rilevati. Spesso infatti, i fornitori definiscono gli importi delle bollette basandosi su consumi solo stimati, portando i clienti a pagare una somma più alta o più bassa.

La bolletta di conguaglio si presenta quindi come uno strumento tramite il quale riequilibrare le spese. Spesso però comporta corrispettivi dispendiosi che devono essere versati entro una breve scadenza.

Ma ritornando al tema centrale dell’articolo, la domanda da porsi è: la prescrizione è valida anche per le bollette di conguaglio? Quali sono le scadenze?

Come prima cosa confermiamo che anche i conguagli possono essere prescritti; nello specifico, per la fornitura di luce, il venditore non può pretendere il saldamento di bollette i cui consumi fatturati fanno riferimento ad un periodo precedente a due anni prima.

ARERA, per evitare spese troppo onerose per i clienti, ha approvato la legge di Stabilità del 2018 – una normativa che fissa la scadenza di prescrizione a due anni e che riguarda sia i costi variabili che i costi fissi della bolletta! Questo limite di tempo riguarda sia i clienti domestici che le piccole e medie imprese.

Come evitare la bolletta di conguaglio?

Per non avere alcun timore di maxi-conguagli, il nostro consiglio è quello di comunicare sempre l’autolettura del contatore luce!

Come abbiamo visto prima, sono numerosi i fornitori che trovano conveniente calcolare le spese di fornitura su consumi stimati in base alla numerosità del nucleo familiare o degli utilizzi di fornitura indicati al momento dell’adesione al nuovo contratto. Tuttavia, proprio per evitare inconvenienti, ciascun utente può procedere con l’autolettura del contatore.

Come fare l'autolettura

Effettuarla è molto semplice: sarà necessario recarsi al locale contatori, premere il tasto da lettura posto affianco del display e visionare le informazioni relative alla propria fornitura. Una volta arrivata la voce dei consumi rilevati durante il periodo di fatturazione, basterà annotarsi le cifre che precedono la virgola e inviarle al venditore!

Solitamente, tra i canali messi a disposizione dei clienti si possono trovare:

  • l’area personale, in una sezione dedicata alla propria fornitura
  • il numero verde
  • il servizio di chat, al quale si può accedere dal sito aziendale.

Bolletta non pagata dal precedente proprietario, a chi spetta pagare?

Può succedere che, in seguito al trasloco in un nuovo immobile, possano arrivare solleciti di pagamento che però riportano un nominativo differente. Questo accade quando il precedente intestatario delle forniture della casa nella quale ci si è appena trasferiti è moroso!

Ma in questo caso, a chi spetta pagare? È chiaro che l’obbligo di saldare eventuali bollette arretrate è del vecchio inquilino e non riguarda assolutamente il nuovo intestatario.

A questo proposito, nel caso in cui si dovesse ricevere una comunicazione per un mancato pagamento rispetto ad una bolletta che non appartiene a noi, è bene inviare una lettera di reclamo al fornitore luce il prima possibile. Quest’ultima non serve solo a dichiarare la propria estraneità al debito, ma per informare anche il fornitore (in caso di disguidi di comunicazione tra venditori) che l’utente moroso non vive più lì.

Nella segnalazione è bene indicare:

  • i propri dati personali
  • le informazioni utili per l’identificazione della fornitura
  • una breve ma dettagliata descrizione del proprio problema
  • una dichiarazione di estraneità al debito, per svincolarsi da qualsiasi obbligo riconducibile al precedente contratto.

Così facendo, il nuovo inquilino non avrà alcuna spesa da sostenere di tasca propria!

Nonostante ciò, non sempre è facile lasciarsi alle spalle la morosità del vecchio intestatario. Difatti, anche se la procedura di voltura risulta essere utile ed immediata, non sempre questa viene accettata dal fornitore.

A questo proposito, è possibile anche ricorrere alla chiusura amministrativa della fornitura così da poter sottoscrivere un contratto ex novo!

Cosa accade però quando l’utente moroso è un familiare stretto o un erede? In questo caso, il nuovo inquilino dovrà accollarsi le spese – rispondendo ai debiti del parente. Sottolineiamo però che questo è l’unica eventualità dove è previsto che il nuovo inquilino debba saldare le bollette non pagate dal precedente proprietario.

Per approfondire il tema della prescrizione bollette luce, è possibile leggere a questo link il comunicato stampa condiviso da ARERA sul tema.

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Info

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Aggiornato su 16 Feb, 2024

redaction La Redazione
Redactor

Daniele Tarantino

SEO Specialist

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